Mamme in auto: tutto quello che c’è da sapere sui seggiolini!

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Ecco un vademecum su tutto ciò che riguarda i seggiolini e per viaggiare in tutta sicurezza con i bimbi!

IL CODICE DELLA STRADA:
L’uso dei sistemi di ritenuta per i bambini in automobile è regolato dall’articolo 172 del Codice della Strada che stabilisce che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore al metro e cinquanta, siano agganciati a un sistema di ritenuta omologato e adatto al loro peso e alla loro altezza.

Per quanto riguarda l’altezza invece la normativa, più conosciuta con il nome di i-Size, ha anche introdotto l’obbligo dello schienale per tutti i seggiolini auto per i bambini sotto il metro e venticinque di altezza e l’installazione degli stessi in senso contrario a quello di marcia per i bimbi fino ai 15 mesi.

Il buon senso vuole che i seggiolini vengano installati nella zona posteriore del veicolo, in particolare, o nel posto centrale, o laterale dietro al passeggero. Quelli del gruppo 0 devono essere posizionati solo sul sedile posteriore. Per tutti gli altri gruppi, se si decide di collocarli a lato del guidatore, occorre tassativamente disattivare l’airbag.

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Il sistema Isofix è un sistema di aggancio internazionale che non utilizza le cinture di sicurezza dell’auto ma prevede l’installazione del seggiolino direttamente al sedile tramite appositi ganci presenti sul sistema di ritenuta. È il modo più stabile e sicuro di aggancio, soprattutto per la facilità di montaggio che elimina eventuali errori. Solo le autovetture prodotte dal 2006 dispongono del sistema ma non esiste alcun obbligo di sostituzione della vettura qualora sprovvista di questi attacchi.

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SANZIONI PER I CONTRAVVENTORI:
Il mancato uso dei seggiolini è punito con una sanzione amministrativa che va da 83,00 euro a 333,00 euro e con la decurtazione di 5 punti della patente al guidatore. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.

Nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente) i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare, non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Una seconda eccezione riguarda i veicoli che fin dall’origine non hanno le cinture di sicurezza (per esempio le auto d’epoca). Su queste vetture è vietato trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni. Gli altri (dai 3 anni in su) possono essere invece portati sul sedile posteriore, senza particolari prescrizioni, e sul sedile anteriore solo se hanno superato il metro e cinquanta di altezza.

DISPOSITIVI ANTIABBANDONO
Infine, dal 6 marzo scorso, è entrato in vigore, per i bambini di età inferiore ai 4 anni di età, l’utilizzo dei dispositivi anti abbandono su tutti i seggiolini.

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